Martedì, 21 Luglio 2020 08:31

Appalto: vizi dell’opera

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza  n.  10342 del 01 giugno 2020, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori, purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la sua destinazione propria.

La Cassazione, con l’Ordinanza  n.  10342 del 01 giugno 2020, è tornata su un tema evergreen, ossia l’appalto.

L’appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove un condominio chiedeva la condanna della ditta appaltatrice per i difetti ed i vizi attinenti ai lavori di rifacimento degli intonaci dei prospetti del fabbricato condominiale. Il Tribunale accoglieva la domanda e, avverso la sentenza, l’impresa proponeva appello, lamentando l’errata applicazione dell’art. 1669 c.c. in luogo dell’art. 1667 c.c., riproponendo eccezione di decadenza e prescrizione nei confronti del condominio. La Corte rigettava l’appello e, avverso tale decisione, il soccombente ricorreva in Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza  n.  10342 del 01 giugno 2020, dichiaravano il ricorso inammissibile confermando, così, il seguente principio di diritto: “il riconoscimento dei vizi ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia; tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto […]; in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo ”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

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