Venerdì, 01 Marzo 2019 10:17

ZTL: l’accesso è consentito solo al richiedente

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Cassazione precisa i criteri da applicare in caso di permesso di accesso nelle ZTL

Accesso alla ZTL: la Cassazione indica i criteri di identificazione del soggetto legittimato.

Costituisce ormai prassi diffusa in molti centri urbani, quella di istituire le famigerate zone a traffico limitato (ZTL), al fine di limitare il traffico in determinati orari ed in alcune parti delle città, soprattutto nei centri storici.

Ebbene, anche su tale argomento si è dovuta esprimere la Suprema Corte.

Il caso in esame prende le mosse dall’opposizione proposta dalla proprietaria di un veicolo avverso i verbali di accertamento della violazione degli art. 7 e 201 del C.d.S. e 384 d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento esecutivo C.d.S.), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale per l’accesso senza titolo autorizzativo in una ZTL.

L’opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace veniva rigettata, sicchè la donna si rivolgeva al Tribunale, al fine di chiedere la riforma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale adito accoglieva effettivamente l’appello, sul presupposto che la donna era acceduta nella ZTL con il veicolo che aveva acquistato dal fratello già titolare di permesso in qualità di residente, con durata quinquennale, sicchè, alla data in cui era stata elevata la contravvenzione, detto veicolo risultava regolarmente munito di permesso.

Il Comune interessato, quindi, ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 3, n. 53 [rectius: 54], C.d.S., in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato era collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell'attività lavorativa.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 5338 del 22 febbraio 2019 ha accolto il ricorso, stabilendo che la sentenza del Tribunale era viziata, in quanto fondata sull’errato principio secondo cui il permesso di accesso in zona a traffico limitato era collegato al veicolo, la cui targa costituisce l'unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.

Gli Ermellini hanno precisato che seppure è vero che la targa costituisce l'unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all'accesso, consentendone il controllo, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

In buona sostanza, secondo la Cassazione, il permesso di accesso alla ZTL segue la persona del richiedente e non già il veicolo, di modo che qualora il mezzo venga ceduto a terzi, tale circostanza non implica anche il trasferimento del relativo permesso.

Su tali premesse, quindi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del Tribunale e ha rimesso le parti innanzi ad esso in persona di diverso magistrato.

Letto 1725 volte Ultima modifica il Venerdì, 01 Marzo 2019 10:27

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