La cartella clinica ha natura di atto pubblico di fede privilegiata in quanto:
- proviene da un pubblico ufficiale o da un pubblico dipendente incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni;
- trattasi di un documento originale che costituisce la fonte prima ed autonoma di quanto in essa contenuta;
- i fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno rilevanza giuridica perché produttivi del diritto del paziente di essere assistito e dello Stato di assisterlo.
Tra i documenti annessi alla cartella clinica troviamo:
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le generalità del paziente
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la ragione e il regime del ricovero
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la provenienza del paziente
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la data di ammissione
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la struttura di ammissione
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gli esami obiettivi
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i referti degli esami diagnostici e specialistici
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le terapie somministrate
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il decorso della malattia
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l'eventuale verbale chirurgico
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l'eventuale scheda anestesiologica
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l'epicrisi
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la data di dimissione
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la struttura di dimissione
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la relazione e la scheda di dimissione
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i consensi
Da ciò ne deriva anche l’onere di conservare la cartella clinica, il quale grava sul primario del reparto di riferimento.
Con la successiva consegna all'archivio centrale, il relativo onere incomberà, invece, in capo alla struttura sanitaria, in quanto la consegna della cartella costituisce anche il momento del passaggio della responsabilità per l'omessa conservazione dal medico alla struttura (Corte di Cassazione, Sent. n. 18567/2018).
To be continued…