L’influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell’esercizio ed a causa di quell’attività lavorativa o per l’esposizione a quella determinata noxa patogena (come, ad esempio, l’amianto).
La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore eziologicamente connessa all’attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Ai fini della presunzione legale di origine, di cui agli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e di cui all’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 38/2000, è sufficiente anche la sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo, per presumere la genesi professionale della patologia ed ottenere l’indennizzo INAIL (Cfr. Cass. Sez. Lav. n.
22653/2016).
Peraltro, tale presunzione, può essere invocata anche per le lavorazioni non espressamente previste nell’elenco delle malattie professionali tabellate, purché queste presentino una identità dei requisiti essenziali con le fattispecie incluse nella lista; tutte le patologie professionali, infatti, devono essere riconosciute indipendentemente dal loro inserimento nelle tabelle INAIL (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).
Le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” emanate con D.M. del 09.04.2008 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sanciscono che, nello specifico riferimento all’accertamento del nesso causale in ambito INAIL, sussiste una “presunzione legale d’origine”: una volta provata l’esposizione a un rischio ambientale provocato da una certa attività lavorativa e la coesistente malattia anch’essa tabellata, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale (Cass. Sez. Lav. n. 22653/2016).
Infatti, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico - quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo – l’infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purché sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa.
A tal riguardo la S.C. ha già ribadito (Cass. sez. lav. n. 12325 del 18/9/2000) che “in tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l’attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni” (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2013, n. 3173).
Trova, ergo, diretta applicazione l’art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell’evento (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. sez. Lavoro n. 10565 del 07.05.2013).
Insorgerà, per converso, a carico dell’INAIL l’onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa e, in particolare, della dipendenza dell’infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (conformi: Cass. Sezione Lavoro ordinanza n. 20769 del 05/09/2017; Cass. Sezione Lavoro sentenza n. 23653 del 21/11/2016).
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Sentenza n. 16929 del 24/06/2025, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.
Avv. Giulio Costanzo