Tale norma disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari, riferendosi a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell’adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore.
Tale responsabilità, secondo la dottrina maggioritaria, prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in pratica, sorge come garanzia a favore del creditore.
A tutela di quest’ultimo, infatti, la norma garantisce la possibilità di far valere l'inadempimento. Gli ausiliari, invero, sono terzi rispetto al suo rapporto col debitore, indi per cui il creditore non potrebbe agire contro di loro in caso di inadempimento, bendsì può contro il debitore.
Per quanto concerne il debitore, invece, da tale fattispecie emerge a pieno il principio ”cuius commoda eius et incommoda”, in virtù del quale chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi.
Stante la natura controversa di tale responsabilità, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
La S.C., di recente, è stata chiamata a pronunciarsi su di un caso ove protagonista era l’ASL.
I Giudici di Piazza Cavour, così, con la Ordinanza n. 5673 del 04/03/2025, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “La ASL, per andare esente da responsabilità (ex art. 1228 c.c.) per i danni derivanti da prestazioni erogate da medici in rapporto di convenzionamento, deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa risarcitoria e, cioè, che il sanitario non era intervenuto nella qualità di medico convenzionato, bensì come libero professionista, e non incombe, invece, sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare che la prestazione sanitaria erogata, riconducibile al Servizio Sanitario Nazionale, non è stata resa ad altro titolo.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la ASL, per andare esente da responsabilità ex art. 1228 c.c. per i danni derivanti da prestazioni erogate da medici in rapporto di convenzionamento, deve provare che il sanitario non era intervenuto nella qualità di medico convenzionato, bensì come libero professionista.
Avv. Giulio Costanzo