Ovviamente, per “fondo” deve intendersi non soltanto il suolo o il terreno, ma anche le costruzioni, i fabbricati e gli edifici (di qualsiasi genere o adibiti a qualsiasi uso). Ne deriva, quindi, che, poiché l’immissione non costituisce di per sé un’attività illecita, lo diventa nell’ipotesi in cui essa risulti intollerabile per colui che la subisce (in base alla tollerabilità dell'uomo medio).
Sull’argomento, si sono susseguiti nel tempo vari provvedimenti e disposizioni normative, anche speciali. Queste ultime, in particolare, riguardano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati e perseguono finalità pubbliche, ma non regolano, invece, i rapporti tra privati, per i quali, quindi, resta in vigore il citato art. 844 c.c.
Va detto, comunque, che il superamento della soglia minima di immissioni previste dalla normativa speciale, comporta sempre l’illiceità dell'immissione stessa (anche nei rapporti tra privati), mentre un’immissione entro le soglie minime in base alla normativa speciale non può essere considerata lecita (tra privati) se non è tollerabile ex art. 844 c.c. Ciò posto in linea di massima, va detto che anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità è intervenuta più volte su tale argomento.
Sul punto, giova rilevare che non esiste un valore assoluto in base al quale determinare la tollerabilità dell’immissione, ma tale valutazione deve tener conto di vari fattori, quali la situazione ambientale, le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, per cui, ai sensi dell’art. 844 c.c., il relativo giudizio va riferito, per un verso, alla sensibilità dell'uomo medio e, per un altro, alla situazione dei luoghi dove le immissioni si verificano.
Ebbene, proprio su tali questioni, si è espressa la Corte di Cassazione con alcune recenti pronunce che hanno sostanzialmente delineato i parametri applicativi della materia.
Con una prima ordinanza del 01/10/2018, la n. 23754, gli Ermellini hanno stabilito che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.
Ne consegue, dunque, che la relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Con la successiva sentenza n. 28201 del 05/11/2018, i Giudici, confermando i su esposti principi e rifacendosi alla disposizione normativa ex art. 844 c.c., hanno affermato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018
Ed ancora con ordinanza n. 21554 del 03/09/2018, è stato deciso, a completamento di quanto già noto, che l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.
Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.
Ed è proprio su tale ultimo argomento che già le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 2611 del 01/02/2017, si erano espresse nel senso che anche l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (in particolare, infatti, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).
Si ribadisce, quindi, che in materia di tollerabilità (o meno) delle immissioni ex art. 844 c.c., la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole (in tal senso, Cassazione n. 20553 del 30/08/2017)