In ambito civile, i tribunali nazionali, in tutti i gradi di giudizio esperiti, respingevano la richiesta di risarcimento danni sofferti dalla minore dal momento della nascita, confermando l'assenza di colpa o negligenza dell’ostretica e nei confronti del Ministero della Salute, subentrato in giudizio all’Ospedale convenzonato alla sicurezza sociale per i servizi sanitari (in seguito all’entrata in vigore della legge n. 5283 del 2005) ritenevano la giurisdizione civile incompetente a giudicare la responsabilità in favore dei tribunali amministrativi.
La decisione della Corte Europea di Strasburgo. Con il caso sopra richiamto la Corte europa dei diritti dell’uomo coglie l’occasione per confrontarsi con la tematica della responsabilità medica, statuendo, in estrema sintesi, che la disabilità o il decesso che conseguono ad errori dei sanitari rappresentano una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU, in quanto si estrinsecano in una mancata tutela della vita della vittima.
Appare interessante riportare l’Art. 8 C.E.D.U. il quale prevede il: “Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In particolare, la Corte europea, con la sentenza in parola, ricorda agli Stati aderenti alla Convenzione che, nonostante quest’ultima o i suoi protocolli non tutelino espressamente il diritto alla salute, essi sono comunque tenuti a prescrivere delle regole che impongano agli ospedali pubblici e privati di adottare delle misure idonee a proteggere l’integrità fisica dei pazienti.
Inoltre, la Corte afferma come dall’articolo 8 della Cedu discenda anche un obbligo di predisporre delle procedure giudiziarie idonee a garantire alle vittime di responsabilità medica un adeguato risarcimento.
Per quanto concerne nello specifico la tutela giurisdizionale, la Corte stabilisce che in caso di decesso o lesioni connesse ad ipotesi di responsabilità medica, il sistema giudiziario chiamato a statuire su tali vicende deve essere efficace ed indipendente ed i meccanismi di protezione previsti dalla legislazione nazionale non debbano esistere solo in teoria ma devono nella pratica funzionare efficacemente.
In conclusione, con tale interessante pronuncia la Corte europea in un ambito così importante come quello della responsabilità medica obbliga, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 8 della Cedu, gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure necessarie a proteggere la vita e l’integrità fisica delle persone e la loro tutela giurisdizionale.