È, infatti, escluso dalla successione come indegno:
- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [575 c.p.];
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [580 c.p.];
- chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte], con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [368 c.p.]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [372 c.p.];
3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima(3)(4); - chi ha indotto con dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare [679 c.c.] o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
- chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684 c.c];
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Le cause di indegnità possono essere suddivise in due gruppi.
Al primo riscontriamo le condotte elencate sub n. da 1 a 3 bis: trattasi di colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo, quali l'omicidio o il tentato omicidio ( n. 1), l'istigazione al suicidio (n. 2), la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (n. 3) e la decadenza dalla potestà genitoriale (n. 3 bis).
Al secondo gruppo di condotte, invece, appartengono quelle elencate sub n. da 4 a 6: si tratta di offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso. Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento (n. 4), chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n. 5) e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento (n. 6).
Per quanto concerne quest’ultima categoria, gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, affermando l'indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso.
I Giudici di Piazza Cavour con l’Ordinanza n. 19045 del 14/09/2020 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perchè il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato".”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius".