La previsione della responsabilità contrattuale prevista dal citato art. 1218 c.c. per i casi di responsabilità medica, quindi, comporta che sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente grava l’onere di fornire la prova “positiva” (liberatoria) dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, alla stregua del principio della cd. “vicinanza della prova”, secondo cui l’onere di fornire detta prova va posto a carico della parte che ha la possibilità di reperirla più facilmente.
Ciò posto in punto di diritto, va ora esaminata la recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 10812 del 18 aprile 2019.
Il caso trattato riguardava un parto gemellare per il quale il medico del reparto di ginecologia ed ostetricia era stato accusato di non aver diagnosticato in tempo la sofferenza fetale della madre, la quale aveva partorito uno solo dei gemelli e, tra l’altro, con un serio handicap cognitivo.
Entrambi i coniugi, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore, si erano rivolti all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria e del medico al risarcimento dei danni neonatali patiti dalla figlia.
La Corte di Appello aveva accolto parzialmente la loro domanda, nel senso che, pur riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria e del ginecologo per non aver sottoposto la donna agli opportuni accertamenti strumentali per verificare la grave sofferenza di uno dei due feti e le condizioni dell’altro in parto gemellare, aveva tuttavia denegato il diritto del padre ad ottenere il risarcimento dei danni postnatali, disconoscendo la sua legittimazione contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera.
Avverso detta decisione, è stato proposto ricorso in Cassazione, che, invece, ha ritenuto la domanda del padre meritevole di considerazione.
Gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato i principi a cui si faceva precedentemente riferimento, ovvero che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura medesima; b) per fatto altrui, ex art. 1218 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale.
Tuttavia, i Giudici hanno anche sostenuto che la responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria non è limitata solo al paziente direttamente danneggiato, ma va estesa anche ai soggetti terzi nei cui confronti si promanano gli effetti protettivi del contratto stipulato dal paziente, e, quindi, anche ai prossimi congiunti, tra cui il padre.
In particolare, secondo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza in esame, il padre ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno da nascita indesiderata anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria e/o un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza.
In verità, la Cassazione era già intervenuta sull’argomento con una precedente sentenza (n. 2675/2018) confermando che, nel caso di diagnosi errata concernente il feto, il risarcimento dei danni spettava non solo alla madre ma anche al padre, e ciò in quanto, tenuto conto dei diritti e dei doveri gravanti su entrambi i genitori in materia di procreazione responsabile, il padre non si poteva certamente ritenere un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle conseguenze negative di un’eventuale responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria.
In definitiva, il padre rientra tra i soggetti protetti e, quindi, tra quelli per i quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con conseguente sua legittimazione ad ottenere il relativo risarcimento dei danni immediati e diretti (oltre che patrimoniali) derivanti dall’errata condotta medica per nascita indesiderata.