La perdita della capacità lavorativa integra un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.
Dubbi sorgono quando, invece, l’infortunato non detenga un’occupazione.
Molteplici, infatti, sono i giudizi e le correlate diatribe sorte in tema di risarcimento della riduzione o perdita della capacità lavorativa qualora la parte lesa fosse disoccupato.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema decidendo su una questione ove la Corte territoriale aveva ritenuto che le parti attrici (due infortunati) non avessero diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno e da distruzione del veicolo.
Ordinanza n. 9682 del 26/05/2020
I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, con l’Ordinanza n. 9682 del 26/05/2020, hanno cassato con rinvio la predetta sentenza ed hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la vittima di un incidente, dal quale ne siano scaturiti gravi postumi invalidanti, ha diritto al risarcimento del danno da riduzione o perdita della capacità lavorativa, anche se al momento del sinistro non aveva alcuna occupazione remunerata.