Le funzioni fondamentali della Banca d'Italia e della Consob sono ripartite idealmente in base al criterio della finalità: spetta alla Consob vigilare sugli intermediari per garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, mentre è la Banca d'Italia che deve assicurare le sana e prudente gestione da parte degli intermediari finanziari.
Le Autorità di vigilanza, infatti, hanno l'obbligo di comunicarsi le ispezioni disposte (obbligo di coordinamento, attivazione accertamenti sui profili di competenza).
Dubbi, però, sono intervenuti circa la devoluzione delle controversie relative la richiesta del risarcimento danni nei confronti delle autorità di vigilanza: Giudice ordinario o Giudice amministrativo?
Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, di recente, sono intervenute sul relativo tema e, con l’Ordinanza n. 6324 del 05/03/2020, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che le controversie relative al risarcimento danni, promosse dagli investitori, nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.