In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.]”.
E’ doveroso sottolineare che nell'ipotesi in cui si addivenga ad una condanna generica che obblighi alla liquidazione di un risarcimento danni in un altro giudizio, tale azione che avrà separatamente luogo sarà sottoposta a prescrizione ordinaria decennale, in forza della disposizione di cui all'art. 2953 c.c., e non viceversa al termine breve sancito dall'articolo citato.
La prima parte del terzo comma dell’art. 2947 c.c. vuole far fronte alla necessità che il responsabile dell'illecito civile riesca ad evitare l'obbligo del risarcimento dei danni, mediante l'utilizzo del termine prescrizionale breve.
Ma in caso di reato quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità indiretta?
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'art. 2947, comma 3, c.c., relativo al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta.