L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio (Sez. 4, Sentenza n. 2765 del 12/11/1999, Rv. 217643; Sez. 5, Sentenza n9627 del 30/04/1992, Rv. 192262). 5. In questa prospettiva di accettazione della regola sportiva e del pericolo eventuale che essa comporta per l'incolumità di colui che pratica uno sport, che implichi un contatto con altri atleti, il rischio consentito è stato identificato con quell'area di non punibilità delineata dalle regole della disciplina, che ritaglia "la nozione di illecito sportivo, con riferimento all'inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti od iniziative volte ad alterare il regolare svolgimento di una gara ed altro ancora), sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell'agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione. L'area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella delineata dal rispetto di quest'ultime regole, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport. Le regole tecniche mirano, infatti, a disciplinare l'uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata - in forme corrette - al perseguimento di un determinato obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell'avversario, (quale può essere l'impossessamento di un pallone conteso o la realizzazione di un goal nel calcio, calcetto, hockey, pallanuoto, pallamano; di un canestro nel basket o di una meta nel rugby et similia; o ancora il superamento dell'avversario nel pugilato, nella lotta ed altro ancora). Posto che l'uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l'avversario che cerchi di opporre regolare azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19473 del 20/01/2005, Rv. 231534).
Ma in quale caso il rischio consentito non rileva in caso di sport da contatto?
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Sent. n. 3284 del 31/01/2022, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “Proprio su questa base si sono ritenute al di fuori del perimetro del rischio consentito azioni quali il calcio la gomitata o il pugno sferrato a gioco fermo (Sez. 5, Sentenza n. 8910 del 02/06/2000, dep. 08/08/2000; Sez. 5, Sentenza n. 45210 del 21/09/2005, Rv. 232723; Sez. 5, Sentenza n. 42114 del 04/07/2011, Rv. 25170) in quanto dolose aggressioni fisiche svincolate dalla peculiare dinamica sportiva, posto che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro. Mentre è stata reputata sorretta dalla causa di giustificazione la condotta del giocatore che, in un incontro di calcio di particolare rilevanza agonistica, durante un'azione volta a interrompere il contropiede della squadra avversaria, aveva colpito uno degli avversari con un calcio, causandogli una frattura, pur intendendo intervenire sulla palla, ma mal calcolando la tempistica dell'azione (Sez. 4, Sentenza n. 9559 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Rv. 266561), in quanto non solo la lesione, ma neppure l'infrazione della regola - il fallo - era stata voluta”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che sono ritenute al di fuori del perimetro del rischio consentito azioni quali il calcio, la gomitata o il pugno sferrato a gioco fermo in quanto dolose aggressioni fisiche svincolate dalla peculiare dinamica sportiva.