Sull’argomento, invero, si sono sempre confrontati due orientamenti: il primo, secondo il quale il danno iure hereditatis va risarcito anche quando le lesioni subite dal soggetto ne determinano l’immediato decesso, ovvero anche a distanza di poco tempo, ed un secondo che invece sostiene la risarcibilità di tale danno solo nell’ipotesi in cui il decesso sia intervenuto dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle lesioni subite.
A titolo esemplificativo, si vuol richiamare l’ordinanza n. 29759/2017 della Suprema Corte, in virtù della quale si è stabilito che nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente il 100%, con l’ulteriore fattore aggravante, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o quantomeno stabilizzatrice della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non “migliora”) né si stabilizza ma degrada verso la morte; quest’ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute … ma non la “progressione” verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita.
Pertanto, secondo tale orientamento, anche in caso di decesso avvenuto a breve distanza dalle lesioni subite, sussiste il danno biologico di natura psichica quando la vittima abbia avuto lucida contezza dell’approssimarsi della morte. L’entità di tale danno, quindi, non è rapportata al lasso di tempo tra lesione e morte, bensì al grado di sofferenza patita dal danneggiato ed il cui risarcimento può essere riconosciuto agli eredi di quest’ultimo.
Cosa avviene, invece, quando il successivo decesso del danneggiato si verifica per cause diverse e indipendenti dall’evento illecito?
Sul punto, la Cassazione si è costantemente espressa nel senso che quando la durata della vita futura della vittima di un illecito cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per il fatto che il danneggiato è deceduto, seppur per cause diverse ed autonome rispetto all’evento lesivo originario, la quantificazione del danno biologico va parametrata alla durata effettiva della stessa, in quanto tale danno è rappresentato proprio dalle ripercussioni negative sull’integrità psicofisica.
In buona sostanza, quando la vittima muore per motivi non ricollegabili alla menomazione subita in conseguenza dell’illecito, il risarcimento del danno biologico patito dal de cuius e liquidato in favore degli eredi va ridotto in ragione del fatto che lo stesso deve essere calcolato non già con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, bensì alla sua durata effettiva.
Difatti, già nel periodo successivo alle note sentenze gemelle del 2003 della Cassazione, si imponeva il principio secondo cui, nel caso di decesso dovuto a motivi indipendenti dalla lesione iniziale, la liquidazione del danno biologico doveva essere parametrata alla durata effettiva della vita, in quanto “la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successivamente alla menomazione l’incidenza negativa da questa arrecata” e quindi che “la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va effettuata non con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla durata effettiva” (Cassazione n. 19057 del 2003).
Tale principio, invero, sebbene ormai consolidato e cristallizzato in giurisprudenza, ha trovato un ulteriore corollario in una recente pronuncia della Suprema Corte (Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018).
Il caso trattato riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a seguito di un sinistro stradale. Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava il responsabile civile, in solido con la Compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore dell’istante.
Avverso detta sentenza veniva interposto gravame da parte dell’erede del danneggiato, il quale contestava la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che il sinistro avesse determinato solo un aggravamento delle condizioni di salute della vittima, già menomate per via dell'età avanzata. La Compagnia assicuratrice spiegava appello incidentale in ordine alla declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del proprio assicurato.
La Corte di Appello adita, quindi, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, diminuiva l’ammontare del risarcimento dovuto. A fondamento di tale riduzione, i giudici di secondo grado spiegavano (basandosi sulla CTU espletata) che l'età avanzata del de cuius e le patologie tipiche della vecchiaia riscontrate nel danneggiato, avevano avuto efficacia causale concorrente nella produzione del danno. Il risarcimento del danno, dunque, veniva ridoto di un ulteriore quarto, in considerazione dell'intervenuto decesso dell'attore nel corso del giudizio di primo grado.
Avverso detta decisione, l’erede del danneggiato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 40 e 41 codice penale e dell'art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello aveva ravvisato elementi concorsuali nella produzione del danno, sia nell’età avanzata del danneggiato che nelle pregresse patologie tipiche della vecchiaia.
La Cassazione ha rigettato detto motivo, deducendo che in ipotesi di concorrenza di fattori eziologici estranei al comportamento del danneggiante, il giudice deve accertare l'efficienza eziologica della condotta per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle singole concause sul piano della causalità giuridica, al fine di evitare che l'obbligo risarcitorio comprenda conseguenze dannose non riconducibili all'evento di danno.
Con altri motivi di doglianza sostanzialmente equipollenti tra di loro, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c. sostenendo che il giudice del gravame aveva errato nel ritenere che l'ulteriore "triennio di invecchiamento" intercorso tra la data del sinistro e quella in cui il de cuius era stato sottoposto a CTU, avesse inciso negativamente sulla situazione complessiva di salute verificata dal consulente d'ufficio, in modo tale da giustificare un'ulteriore riduzione del risarcimento.
La Suprema Corte, nel rigettare anche tale motivo, ha aderito alle conclusioni della Corte di Appello, tenuto conto del fatto che al momento del sinistro, l’uomo aveva 90 anni e che la consulenza tecnica d’ufficio era stata effettuata ben tre anni dopo, ovvero quando il danneggiato aveva 93 anni.
La Cassazione, quindi, ha confermato la massima di comune esperienza secondo cui le condizioni psico-fisiche di un individuo, con il passare degli anni, sono soggette a decadimento e ciò, a maggior ragione, in un individuo che presenti un'età così avanzata. Pertanto, era stata corretta la decisione dei giudici di secondo grado, secondo cui l'età avanzata del danneggiato costituiva una concausa del suo stato di decadimento fisico e mentale, così come riscontrato nel corso dell’espletamento della CTU.
Tanto premesso, quindi, gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno ribadito il principio in forza del quale in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile.
Tuttavia, i Giudici hanno precisato che tale principio assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, e che invece, nel caso opposto, il punto-base previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno, tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso.