La teoria delle “sliding doors”, seppur romantica nelle sale cinematografiche, non lo è nelle vicissitudini quotidiane per chi è un habitué del trasporto pubblico.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’ottenimento del risarcimento dei danni cagionati da tali disagi.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema riconoscendo i danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo.
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, sussistono forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio, oltre che al risarcimento del danno ove ne sussistano i presupposti.