Lunedì, 29 Aprile 2019 10:58

Danno da fermo tecnico. Deve essere provato?

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Riparazione freni auto Riparazione freni auto

Con l’ordinanza n°. 9348 del 4 Aprile 2019, gli Ermellini hanno sciolto alcuni dubbi in materia di danno da fermo tecnico

La Corte di Cassazione ha stabilito che il cosiddetto “danno da fermo tecnico” di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma occorre dimostrare le spese sostenute per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

Ma che cos’è il danno da fermo tecnico?

E’ una tipologia di danno che si concretizza nell’impossibilità temporanea di utilizzare il proprio veicolo a seguito di un sinistro stradale.

La sua quantificazione varia in base all’entità dei danni riportati dalla vettura che incidono direttamente sui tempi tecnici per la sua riparazione.

Durante la c.d. “sosta forzata”, il proprietario è gravato, oltre che dalle classiche spese, quali bollo auto, assicurazione, etc …, anche da ulteriori costi, dovuti ad esempio al noleggio di un veicolo sostitutivo, l’uso di mezzi pubblici o del taxi.

Ma il danno da fermo tecnico è un danno in re ipsa oppure deve essere provato?

In passato, la Corte di Cassazione riteneva possibile la liquidazione del danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica, rilevando, a tal fine, la sola circostanza che il danneggiato fosse stato privato della propria vettura per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui era destinata.

Il recente orientamento della Suprema Corte, invece, ritiene insufficiente la mera indisponibilità del veicolo ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico.

Mentre per il primo orientamento si prescinde dall'uso effettivo del veicolo, per il secondo, invece, esso assume rilievo determinante ai fini dell’esistenza di un danno risarcibile.

Infatti, esiste una sostanziale differenza tra il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato solo per ragioni ludiche e quello derivante dal fermo di un veicolo utilizzato a scopo lavorativo. Per questo motivo, il pregiudizio deve essere allegato e il danneggiato deve provare le spese sostenute per procurarsi, ad esempio, un mezzo sostitutivo (c.d. danno emergente), ovvero deve provare la perdita di utilità economica sofferta per il mancato uso del bene o la perdita derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo impiego (c.d. lucro cessante).

Letto 1414 volte Ultima modifica il Lunedì, 29 Aprile 2019 11:04

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