Al 4° comma, in particolare, il citato articolo precisa che: “Per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero”.
Il malessere previsto dalla Legge come requisito per la sosta in corsia d’emergenza può anche essere una necessità fisica transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione.
Per i Giudici di Piazza Cavour, quindi, "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore". Inoltre, secondo i Giudici manca del tutto la cosiddetta "concretizzazione del rischio" in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza che, lo si ricorda, è una corsia che si trova sulle strade a più corsie, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Essa è destinata alla fermata dei veicoli in avaria o in difficoltà, ed alla circolazione dei veicoli di controllo, assistenza e soccorso.
L'art. 3 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92) la definisce come corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.