Se non vi è possibilità di comunicare i dati del conducente il veicolo contravvenzionato, il verbale accessorio potrà essere annullato. Lo ha deciso la II sez. della Cassazione Civile n. 9555/2018 del 18.4.2018.
l 18 Aprile scorso la II sez. Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n°9555 ha statuito, l’obbligo di valutazione, caso per caso, da parte del Giudice chiamato a decidere nel caso di mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo sottoposto a contravvenzione del codice della strada, ex art. 126 bis, per il quale non si è potuto procedere al fermo al momento dell’illecito.
Secondo il detto orientamento da parte degli ermellini, sarà il Giudice chiamato a decidere, a dover valutare la condotta del proprietario del veicolo nel caso di mancata comunicazione dei dati della patente del guidatore. Tale valutazione, si legge nella sentenza, sarà insindacabile in sede di legittimità.