Tale differenziazione, quindi, si è riverberata anche sul termine prescrizionale del conseguente diritto del paziente a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un cattivo trattamento sanitario. Esso, infatti, è quinquennale nel caso di responsabilità extracontrattuale del medico, mentre è decennale, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
In particolare, su tale argomento, è intervenuta la sentenza n. 4029 del 20 febbraio 2018, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente (granitico) orientamento, relativamente ai giudizi di risarcimento del danno derivante da trasfusioni di sangue infetto.
Gli Ermellini, invero, hanno ribadito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale, non essendo ipotizzabili figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemie colpose o lesioni colpose plurime).
Pertanto, il diritto al risarcimento nel danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 4 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Cass. n. 6213/2017; Cass. n. 28464/2013; Cass. ord. 4996/2017).
D’altronde, detto principio ha trovato numerose conferme anche in altri arresti giurisprudenziali, quale l’ordinanza n. 26967 del 15 novembre 2017, nella quale la Suprema Corte ha anche precisato che il giorno della proposizione della domanda amministrativa si atteggia non come incondizionato dies a quo di decorrenza della prescrizione, ma come giorno ultimo a partire dal quale non può non ritenersi, in assenza di altri elementi significativi, che il danneggiato abbia già ben chiaro non solo di aver contratto una malattia, ma anche la riconducibilità causale di essa.
Su tali premesse, quindi, i Giudici di legittimità hanno sancito che, ai fini dell’individuazione del giorno a partire dal quale deve ritenersi che la malattia sia percepita con compiutezza, anche nella sua riconducibilità casuale, il Giudice di merito deve valutare due parametri: l'ordinaria diligenza e lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca.
Pertanto, il tema del decorso del termine prescrizionale in materia di emotrasfusioni e, più in generale, nei casi di responsabilità medico-sanitaria, si rappresenta come una problematica ancor più delicata, considerato che il concetto di “percezione” della malattia come danno ingiusto provocato da terzi, può assumere, di fatto, contorni assai labili e discutibili.