Tale statuizione viene adottata in conformità a quanto stabilito in precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale, ove si è affermato che: “Nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista (nella specie, fondato sull'asserita insufficienza dell'opera di un ingegnere edile nell'approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d’acqua in un fabbricato), non costituisce mutamento della domanda, ma semplice “emendatio libelli”, l’allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati (nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillarità dell'acqua), restando immutato il fatto giuridico invocato a “causa petendi” del risarcimento.” (cfr. Cass. sent. n. 18275 del 26.08.2014; Cass., Sez. 6 - 3, Cass., ord. n. 13269 del 26.07.2012; Cass. sent. 1132 del 1976).
Precisato quanto sopra la Suprema Corte, in tema di responsabilità medico-chirurgica, conferisce alla C.T.U. il ruolo di fonte oggettiva di prova posto che "il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi". Difatti, in tale settore, l'accertamento giudiziale dei fatti non può prescindere dalle conoscenze tecniche specialistiche, che sono necessarie sia per comprendere gli eventi per i quali è causa, sia per la loro stessa rilevabilità.
UTILIZZABILITA’ DELLE ATP QUANDO IL C.T.U. ACCERTA I FATTI
Gli Ermellini colgono l’occasione, dunque, per occuparsi dell'utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo quando il Consulente, nell’espletamento dell’incarico, sconfini dai limiti delineati dal giudice o dai poteri conferitigli dalla legge. Viene affermato, in particolare, che “in ipotesi di sconfinamento da parte del CTU, l'accertamento è comunque utilizzabile e liberamente apprezzabile dal giudice, salvo che vi sia stata violazione del contraddittorio e le parti abbiano effettivamente partecipato all'ATP anche nei punti esorbitanti l'incarico”. La C.T.U., in tal modo, “non ha accertato fatti e condotte ulteriori alle allegazioni attoree di malpractice medica circoscritte alla terapia praticata. Difatti per quanto la consulenza tecnica d'ufficio e le correlate indagini peritali abbiano generato una opinione percipiente, essa si è limitata ai fatti allegati dalla parte che solo un tecnico era in grado di accertare per mezzo della conoscenza degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 3, sent. n. 4792 del 26.02.2013; Cass. sent. n. 1190 del 2015).