Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo quelle relative alla responsabilità da custode del condominio.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di una vicenda che vedeva un condomino risarcito a cauda dei danni subiti.
Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il condomino che subisca un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio non è esonerato dall'obbligo di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati.