Costituitosi in giudizio, A.P. (marito) chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie, che non le fosse attribuito alcun assegno di mantenimento o, in subordine, un assegno di € 300.00, nonché che gli venisse assegnata una porzione (primo piano e mansarda) della casa coniugale, rimanendo il piano terra alla moglie.
Con Sentenza del 10.1.2018, il Tribunale disponeva la separazione personale dei coniugi, respingendo le domande di addebito e di mantenimento per le figlie e ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie pari ad € 2.000.00, nonché disponendo che l’immobile, di proprietà della ricorrente, rimanesse assoggettato all’ordinario regime privatistico, con compensazione delle spese del grado.
Con ricorso depositato il 25.6.2018, A.P. proponeva appello avverso la sentenza, lamentando che erroneamente il Tribunale non avesse addebitato la separazione alla moglie, responsabile di aver rifiutato di condurre con lui una normale vita sessuale e sociale, nonchè deducendo l’inesatta compiuta valutazione della propria situazione economica e concludendo perché fosse stabilito che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento, ovvero, in subordine, per la riduzione dell’assegno di mantenimento della moglie a proprio carico al minor importo mensile di € 300,00, con assegnazione in suo favore del primo piano e della mansarda della casa coniugale. L’appellante deduceva, infatti, che la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale ascrivibile alla moglie per aver rifiutato di avere una normale vita sessuale e sociale con lui, sarebbe stata dimostrata, all’esito del giudizio di primo grado, dalle dichiarazioni rese dalla figlia (che ha dichiarato: “era mia madre a non voler dormire con mio padre”) e dal teste (che ha dichiarato: “da quando io e il P. siamo amici, non ho mai visto la moglie nemmeno in occasioni conviviali”).
LA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma, con Sentenza n. 6252/2020, in proposito, tuttavia, ha così deciso: “da un lato, la circostanza che i coniugi dormissero in stanze separate, per sé sola, nulla dimostra in merito alla loro vita sessuale; dall’altro, quanto ai rapporti sociali della coppia, il citato testimone ha precisato: “la nostra amicizia è legata solo alle immersioni subacquee che effettuiamo nei fine settimana. ... Anche le cene si svolgevano tra i soli frequentatori del gruppo dei subacquei”. Non può, quindi, che condividersi la valutazione espressa dal Tribunale relativamente alla circostanza che nessuna prova sia stata raggiunta né in ordine ad un ipotetico rifiuto unilaterale della moglie di avere rapporti sessuali con il marito, nè quanto ad altre violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale riconducibili al matrimonio, ascrivibili alla donna. La domanda di addebito della separazione a quest’ultima non può, quindi, trovare accoglimento”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la domanda di addebito della separazione per rifiuto unilaterale della moglie di avere rapporti sessuali con il marito, fondata sulla circostanza che i coniugi dormissero in stanze separate, per sé sola, nulla dimostra in merito alla loro vita sessuale, non integrando alcuna prova in ordine ad un’ipotetica violazione dei doveri di assistenza morale e materiale riconducibili al matrimonio.
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