Difatti, nell’ipotesi in cui non sia possibile raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matrimonio posta in essere da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento del rapporto, il giudice non potrà pronunciarsi in ordine all’addebito della separazione.
Più volte si è espressa la Suprema Corte in materia, stabilendo che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. (tra le tante, si veda Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 12130/2001; Cass. Sez. I, n. 7566/1999).
Anche di recente la Cassazione ha avuto modo di intervenire in materia, con l’ordinanza n. 509 del 13 gennaio 2020.
Con detto provvedimento, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso di una donna alla quale, sia in primo che in secondo grado, era stata addebitata la separazione dal marito.
A fondamento del ricorso in Cassazione, la donna chiedeva il riesame ed una nuova valutazione nel merito dei fatti che avevano portato a detta decisione, tenuto conto che dapprima il Giudice del Tribunale e poi quelli della Corte di Appello avevano ritenuto di addebitare a lei la separazione, in ragione della volontà personale, unilaterale e non condizionata da alcun fattore esterno, di allontanarsi dalla casa familiare.
La donna, a sostegno di tale suo gesto, non aveva fornito alcuna prova convincente ed incontrovertibile, considerato che, a suo dire, esso era stato giustificato dalla condotta dell’ex marito, il quale, peraltro, le aveva anche impedito, dopo qualche giorno, di far ritorno a casa, avendo provveduto al cambio della serratura della porta di ingresso.
Il Tribunale aveva addebitato la separazione alla donna, rilevando che quest’ultima era andata via di casa in maniera totalmente volontaria, ovvero in assenza di pressioni e/o minacce e/o violenze da parte dell’ex marito, tali da giustificare un gesto di tal genere.
Detta decisione veniva confermata in secondo grado, laddove i Giudici avevano altresì ritenuto insussistenti i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale alla donna, così come dalla stessa richiesto.
Orbene, gli Ermellini, con l’ordinanza in esame n. 509/2020, hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla donna, in quanto finalizzato ad una riedizione del giudizio di merito, che, come noto, non è consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte, in buona sostanza, ha ritenuto corrette ed inappuntabili le motivazioni espresse dai Giudici di primo e di secondo grado per addebitare la separazione all’ex moglie.
L’impianto probatorio offerto in entrambi i gradi di giudizio, invero, secondo cui la donna si era trovata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa della condotta, lesiva della propria persona, tenuta dal marito, non è stato ritenuto sufficiente.
Per tali motivi, proprio in mancanza di elementi probatori attestanti una realtà diversa, detta decisione di andar via di casa è stata ritenuta volontaria ed unilaterale, costituendo evidentemente la stessa, la principale ragione del fallimento del rapporto coniugale.
Ed ancora, gli Ermellini hanno considerato del tutto ininfluente ed irrilevante la circostanza secondo cui la donna, intenzionata successivamente a ritornare presso la casa familiare, si era trovata nell’impossibilità di accedervi a seguito del cambio della serratura della porta di ingresso, eseguita dal marito dopo appena due giorni di allontanamento.
Sicché, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex moglie, atteso che la valutazione dei motivi che avevano portato all’addebito della separazione a suo carico, era già stata effettuata dai giudici di merito e non poteva più essere oggetto di riesame in sede di legittimità.