Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume la figura dell'amministratore i cui obblighi sono disciplinati dagli artt. 1129 e 1130 c.c.: le deliberazioni dell'assemblea, disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, eseguire gli adempimenti fiscali, curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione, redigere il rendiconto condominiale annuale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, tuttavia, riscontriamo quelle afferenti la nomina e revoca del amministratore del condominio.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva come protagonista un amministratore condominiale nominato dal tribunale.
Sentenza n. 11717 del 05/05/2021
I Giudici di Piazza Cavour, con la Sentenza n. 11717 del 05/05/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'amministratore nominato dal Tribunale non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, dato che la sua nomina trova fondamento nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta, indi per cui, il termine di un anno ex art. 1129 c.c. costituisce il limite massimo di durata dell'ufficio.