Mercoledì, 02 Dicembre 2020 10:03

Risoluzione contratto di compravendita per inadempimento anche se implicitamente richiesta

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Contratto Contratto

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19513 del 18/09/2020, ha statuito che la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che la presupponga.

La S.C., con Ordinanza n. 19513 del 18/09/2020, è tornata sul tema della risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale, a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, mentre l'altra invece lo sia, nonché in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravvenuta eccessiva onerosità.

La prima fattispecie su menzionata è quella determinata dall'inadempimento di una delle parti (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) nel caso di contratto a prestazioni corrispettive: in tal caso, la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha la possibilità scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto, il contraente che non può più ricevere la controprestazione viene esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.

La risoluzione del contratto per inadempimento, inoltre, ha efficacia ex tunc tra le parti, eccetto il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Anche se espressamente pattuita, per di più, la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione ex art. 1458 c.c.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema ritenendo che la domanda di ripetizione degli acconti già versati non potesse implicitamente contenere quella di risoluzione, perché ad essa era anteposta la domanda di riduzione del corrispettivo, in relazione ai vizi della cosa venduta, sintomatica della volontà di conservazione del rapporto.

Ordinanza n. 19513 del 18/09/2020

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 19513 del 18/09/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che la presupponga.

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