E’ quello che è successo nella sentenza n. 5752/2017 del 22 maggio 2017
Il Tribunale di Milano, con il provvedimento sopra citato, ha dichiarato la responsabilità di una società informatica per l’inadempimento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale e la realizzazione di specifiche attività di personalizzazione del programma rispetto alle esigenze peculiari del committente , dal momento che il fornitore si obblighi a personalizzare alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, egli assume obbligazione di risultato, vincolandosi alla realizzazione di un software pienamente rispondente alle specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente.
Nel caso sopracitato, una società aveva incaricato una società informatica di fornire un software gestionale e di implementarlo per permettere l’interazione con un sito web, veniva chiesto alla società informatica la creazione di un interfaccia che permettesse la comunicazione tra software e sito. Dalla consulenza tecnica risultavano numerosi difetti e malfunzionamenti del programma informatico oggetto del contratto, quali, fra l’altro, l’errata configurazione del software sul server, la sensibile riduzione delle prestazioni e delle funzionalità di gestione che il programma doveva fornire, oltre a gravi carenze strutturali e a numerosi malfunzionamenti relativi alle implementazioni del nuovo software.
Alla luce degli eventi il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto e condanna la società informatica alla restituzione delle somme ricevute dalla committente a titolo di acconto sul compenso complessivo, oltre al risarcimento dei danni. Nonostante infatti la società aveva eseguito delle prestazioni accessorie, il Giudice ha ritenuto che l’adempimento parziale in assenza di una configurazione complessiva del software gestionale, non poteva dare luogo a una fruizione autonoma delle singole funzionalità attivate. I vizi avrebbero fatto venir meno l’utilità dell’intera prestazione e la stessa funzione economicosociale perseguita dal contratto, legittimandone, così, la risoluzione integrale. In particolare, il Giudice ha affermato che, laddove il fornitore si obblighi a realizzare le ulteriori specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente rispetto alla versione base del programma, egli assume un’obbligazione di risultato, impegnandosi a garantire il raggiungimento dell’utilità concreta avuta di mira dal creditore.
In conclusione, secondo la sentenza richiamata, la società informatica dovrà rispettare quanto richiesto da contratto, apportando le modifiche e gli adattamenti richiesti; in caso contrario non avrà diritto al compenso pattuito oltre a dover rispondere del risarcimento dei danni causati al committente dal proprio inadempimento.