Importante decisione della Corte Costituzionale in materia di tempestività della notifica eseguita tramite PEC.
La Corte, con sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 si è dovuta pronunciare su impulso della Corte di Appello di Milano, la quale, con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale - per violazione degli art. 3, 24 e 111 Costituzione - della norma secondo la quale la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, per cui quando essa è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Detta disposizione normativa è contenuta nell’art. 45-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui modificava la legge 17/12/2012, n. 221.
Il caso trattato dalla Corte milanese riguardava un giudizio di gravame proposto con atto di appello notificato l’ultimo giorno utile mediante PEC, con messaggio inviato alla parte appellata alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32).
L’appellata, quindi, eccepiva l’inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente, ovvero in fascia oraria successiva alle ore 21.00, il che comportava il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva.
Pertanto, la Corte di Appello di Milano, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a norma del quale «[l]a disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
Secondo la Corte rimettente, la disposizione denunciata violava l’art. 3 Cost., sotto il profilo sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, nonché gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre appello, comportava una grave limitazione del diritto di difesa del notificante, il quale, «infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero».
Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione.
Va preliminarmente osservato che l'art. 45 bis, introdotto nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, nel modificare ulteriormente il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduceva l’articolo 16 septies per cui, a seguito di tale modifica la disposizione dell'articolo 147 c.p.c. deve intendersi applicata anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica deve considerarsi perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
Di converso, il comma 3 dell’articolo 3 bis della Legge 53/94 contiene il principio della scissione dell’efficacia della notifica tra notificante e destinatario della notifica per cui la notifica PEC per il notificante deve intendersi effettuata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione mentre, per il destinatario, si intende effettuata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha precisato, in primis, che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Tuttavia, secondo la Corte, quanto detto non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
La Corte, inoltre, ha evidenziato la intrinseca “irrazionalità” della norma censurata, laddove inibisce il presupposto che ne conforma l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.
A conferma di ciò, i Giudici costituzionali hanno richiamato anche il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, secondo cui il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».
Essi, quindi, hanno evidenziato il grave vulnus arrecato al diritto di difesa dall’art. 16- septies, e segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva.
Per tali motivi, la Corte, con la sentenza in esame, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Pertanto, in virtù di tale decisione, nell’ipotesi in cui il processo di notificazione inizia dopo le 21.00 e la ricevuta di accettazione sopraggiunge prima delle ore 23.59.59 del giorno di scadenza assegnato per la notifica, essa è valida per il notificante, mentre, per il notificato, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.