Venerdì, 10 Maggio 2019 09:43

Opposizione a decreto ingiuntivo e nullità della delibera assembleare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Condominio Condominio

La Cassazione ribadisce le differenze tra le azioni giudiziali riconosciute al condomino                                                                         

Disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali.

Le contorte e difficili problematiche condominiali hanno più volte impegnato i Giudici della Suprema Corte al fine di ricomporre i numerosi contenziosi sorti in materia.

Una delle più diffuse questioni è quella attinente al rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali e la validità della relativa delibera assembleare.

La Cassazione, sul punto, ha sempre mantenuto un orientamento pressochè costante, ribadendo la sostanziale autonomia tra le due questioni.

In buona sostanza, l’indirizzo unanime risulta quello secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, il Giudice dell’opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l’esistenza del credito azionato e ad esaminare la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, l’annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell’ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua efficacia.

Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.

Conseguentemente, nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. 23/02/2017, n. 4672).

Orbene, tale principio è stato da ultimo ribadito ulteriormente nella recente sentenza n. 11482 del 30 aprile 2019.

Il caso (ormai di scuola) riguardava un condominio che, rivoltosi al giudice di pace, aveva ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di una condomina per spese condominiali non corrisposte ed il cui riparto era stato approvato in assemblea.

La condomina proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al medesimo giudice di pace che, però, la rigettava. Proposto appello, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda della condomina e revocava il provvedimento monitorio impugnato, riducendo l'importo dovuto.

La Cassazione veniva investita della questione su ricorso della condomina, cui resisteva il condominio con controricorso.

Gli Ermellini, richiamando i precedenti in materia, hanno ribadito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.

In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima.

La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 cit.; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672 cit.).

Il giudice, quindi, deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1502 del 2018; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938) come si era verificato nel caso di specie.

La Corte, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e ha stabilito che la causa doveva essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cpc e, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto, nella fattispecie, la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo era stata annullata dalla Corte d'Appello.

Letto 4466 volte Ultima modifica il Venerdì, 10 Maggio 2019 09:50

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