Lunedì, 23 Luglio 2018 17:45

Se il messaggio non giunge a destinazione perché la casella PEC è piena, la colpa è del destinatario

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La Cassazione stabilisce che la mancata ricezione di un messaggio inoltrato ad una casella PEC piena è sintomo di cattiva gestione da parte del titolare

In un’epoca altamente tecnologica e caratterizzata dall’entrata in vigore del cd. “processo telematico”, non poteva non intervenire anche la giurisprudenza di merito e di legittimità per dettare le sue regole in materia di utilizzo della “Casella PEC” e delle conseguenze di una sua eventuale cattiva gestione.

Come a tutti noto, la PEC è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine "certificata" si giustifica per il fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia "la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata" (art. 6, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3). Allo stesso modo, "il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna" (art. 6, comma 2), la quale, per espressa previsione normativa, "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".

Nel caso in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, "il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17" (art. 8), dovendosi in tal caso, individuare se la causa della mancata consegna sia imputabile o meno al destinatario.

Difatti, l’art. 20 del D.M. 21/02/2011 n. 44 (recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4 , commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), disciplina i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.

In particolare, il "soggetto abilitato esterno", tra le altre cose, è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che "deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34" (comma 4), nonché a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (comma 5). 

Pertanto, la colpa della mancata ricezione di un messaggio è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza.

Ciò posto dal punto di vista legislativo, va rilevato che la Cassazione, con la recente sentenza n. 7029/2018, è nuovamente intervenuta in un caso di tal genere, occorso ad una società che non aveva provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, incorrendo, in tal modo, in un provvedimento di inammissibilità del proprio ricorso ex art. 331 c.p.c.

Ciò si era verificato in quanto l’ordinanza interlocutoria con la quale il Collegio aveva disposto detta integrazione, pur essendo stata regolarmente notificata dalla cancelleria a mezzo PEC, non era stata ricevuta dal procuratore costituito che doveva ottemperarvi, in quanto la sua casella PEC era risultata “piena”, per cui detto difensore non ne aveva avuto alcuna conoscenza.

La Cassazione ha stabilito che in ipotesi di tal genere, a fronte di una regolare notifica effettuata dalla cancelleria, la mancata ricezione dell’ordinanza da parte del procuratore costituito dovuta a “Casella PEC piena” sia da considerarsi la conseguenza di una mala gestio della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, il quale, al contrario, si deve premurare di svuotarla periodicamente, al fine di evitare problemi di qualsivoglia natura.

Difatti, nella fattispecie, trova applicazione l’articolo 16, comma 6, del DL n. 179/2012, secondo cui le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria in tutte le ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Gli Ermellini, in buona sostanza, in virtù del disposto di cui alla norma sopra citata, hanno confermato la circostanza (già enunciata in altre pronunce) secondo cui il mancato recapito della PEC contenente la notifica dell’ordinanza, derivata dalla “casella piena”, deve essere ascritto ad una inadeguata gestione, da parte del titolare dell’utenza, dello spazio di archiviazione dei messaggi che risulta indispensabile al fine di un efficiente funzionamento della casella stessa e, quindi, della corretta ricezione dei messaggi di posta certificata.

Ciò comporta, come possibile conseguenza, anche una responsabilità professionale in cui potrebbe incorrere il procuratore costituito qualora non sia in grado di “adeguare” e di “aggiornare” gli strumenti telematici a sua disposizione, essendo egli tenuto, per disposizione di legge, a munirsi di una casella PEC e di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della stessa, nonché di controllare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

Letto 7569 volte Ultima modifica il Lunedì, 23 Luglio 2018 17:51
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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