In questa materia così lacunosa dal punto di vista legislativo la Giurisprudenza, partendo dalla tutela di beni essenziali e primari, costituzionalmente garantiti agli articoli 32,41,2, quali rispettivamente il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona e mutuando concetti e nozioni (MOBBING-STRAINING) dalla scienza medica e dalla psicologia del lavoro ha voluto dare identità ed uno specifico riconoscimento giuridico a taluni comportamenti del datore di lavoro, che turbando la serenità, la dignità del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro, si ponevano in netto contrasto con l’art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008). In un’ottica interpretativa estensiva, pertanto, il datore di lavoro deve astenersi da iniziative, comportamenti o scelte che possano ledere la personalità morale del lavoratore ed integrare, nei casi più gravi, addirittura comportamenti aventi rilevanza penale. Da qui la necessaria distinzione tra i due fenomeni entrati a far parte di diritto nel diritto: il Mobbing e lo Straining.
Il Mobbing o Terrorismo psicologico consiste in una pluralità di azioni - condotte vessatorie - reiterate e durature in un lasso di tempo di almeno sei mesi, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici come il datore o il capo dell’ufficio (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente) al fine di umiliare, emarginare, discriminare il dipendente fino a costringerlo, in molti casi, a rassegnare le dimissioni per il danno subìto alla propria integrità psicofisica. Esempi di mobbing si possono ravvisare in atteggiamenti palesi di discriminazione professionale; in accuse generiche del superiore, non supportate da fatti o circostanze; nel diniego immotivato di permessi o ferie; nella calunnia e nella diffamazione di colleghi verso un altro collega; in aggressioni verbali continue, rimproveri immotivati, etc. Se pacifiche risultano, oramai, essere le forme di tutela contro il mobbing ed il conseguente risarcimento danni, una volta provata la presenza di tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi costituenti l'azione mobizzante nonché l'intento persecutorio da parte del mobber (Cassazione, n.3875 del 26.12.2008), come agire, invece, nel caso in cui le vessazioni siano sporadiche o, addirittura trattasi di una singola condotta illecita, ma in grado di mortificare la dignità e la professionalità del lavoratore allo stesso modo? Ed ecco entrare in gioco il fenomeno dello Straining, che si configura qualora la condotta nociva contro il lavoratore si realizzi con un’azione unica e isolata o comunque con più azioni, ma prive di continuità, atte a provocare ugualmente una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa. La differenza con il mobbing la si evince nella prima sentenza italiana di straining (Sentenza del 21 Aprile 2005 del Tribunale di Bergamo) e consiste nel fatto che è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo per dare luogo al danno da straining, come, ad esempio, nel caso di un demansionamento. E sempre per un danno da demansionamento che è stata chiamata ad esprimersi la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 3291/2016, occupandosi del caso di una dipendente di un'Azienda Ospedaliera che aveva agito in giudizio per vedersi risarcire il danno sofferto. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha configurato lo straining come “una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie”, chiarendo peraltro che ove le suddette azioni, si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ. Ha Confermato, inoltre, la somma riconosciuta alla dottoressa come congrua e non esorbitante, specificando che la liquidazione rispecchia esattamente la misura della sofferenza patita e il danno psichico permanente subito dalla dottoressa senza che questo comporti alcuna duplicazione di voci di danno.
Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la recentissima ordinanza del 19 febbraio 2018, n. 3977, mediante la quale ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva parzialmente accolto il ricorso di una dipendente e condannato il Ministero al risarcimento del danno cagionato alla stessa dal dirigente scolastico. Inoltre, illustra un ulteriore principio di diritto statuendo che “la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. sorge, pertanto, ogniqualvolta l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell’esercizio dei diritti”.
Se arrivati fin qui, ritenete di trovarvi in una delle ipotesi suddette o pensate ad esempio di essere vittima di un trasferimento immotivato in una sede disagiata, o di essere collocati da soli in una stanza priva degli strumenti idonei alla mansione, o di aver avuto l’assegnazione di mansioni non compatibili con il vostro stato di salute o in tutti quei casi in cui scade la qualità della vita e vi sentite discriminati ingiustamente tanto da accusarne disturbi psicofisici potreste voi stessi essere vittime di Straining. Se così fosse, potreste avanzare pretesa risarcitoria in sede civile sempre applicando l'art. 2087 c.c., e/o invocando dinanzi al giudice la tutela prevista dalla legge 81/08, perché il Datore di lavoro deve anche vigilare sul comportamento dei suoi dirigenti e in caso negativo deve risarcire la vittima che abbia prodotto prove sufficienti a dimostrare gli abusi subìti, anche attraverso testimonianze di colleghi, di perizie mediche e di consulenze psicologiche.
A differenza di Selye, il Supremo Collegio ha saputo spiegare bene cosa sia e come difendersi dallo stress lavorativo (Sic!)