Lunedì, 06 Aprile 2020 09:49

Concorrenza sleale: insufficiente la mera constatazione dello storno di dipendenti

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(4 Voti)
Avv. Avv.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3865/2020, ha delineato i requisiti relativi la fattispecie della violazione del criterio di correttezza professionale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., richiedendo la consapevolezza di danneggiare l’impresa altrui, la volontà di conseguire tale risultato (cd. animus nocendi) e una condotta oggettivamente e inequivocabilmente idonea ad arrecare il danno.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3865/2020, è tornata sullo spinoso problema relativo alla concorrenza sleale, ribadendo che la violazione del criterio di correttezza professionale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. richiede la consapevolezza di danneggiare l’impresa altrui, la volontà di conseguire tale risultato (cd. animus nocendi) e una condotta oggettivamente e inequivocabilmente idonea ad arrecare il danno.

Non integra, dunque, tale fattispecie la mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa a una concorrente.

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori, pur operando in qualsiasi fase della produzione degli stessi.

Nel contesto contemporaneo che vede – ahinoi - un mercato saturo frutto della ormai pluriennale crisi economica globale, molti sono coloro che cedono alle tentazioni ed ai vari escamotage per uscirvene.

Sulla scorta di tale premessa, emerge la rilevanza dell’art. 2598 c.c. rubricato “Atti di concorrenza sleale”.

La ratio della norma è quella di imporre alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si avvantaggi, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti, con l'utilizzo di metodi contrari all'etica commerciale.

In particolare, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. integra concorrenza sleale il comportamento di chiunque si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, violando, così, norme di diritto pubblico.

Su tale tema, si sono pronunziati i Giudici di Piazza Cavour, decidendo con l’Ordinanza n. 3865/2020 su di un caso ove una S.p.A. domandava la condanna di una S.r.l. alla cessazione immediata delle condotte illecite, l’inibitoria di qualsiasi ulteriore acquisizione di dipendenti e collaboratori per la durata di due anni, con divieto per questi ultimi di prestare attività per la S.r.l. per un anno e ulteriore condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni ponendo in essere atti (quali storno di dipendenti, sviamento di clientela mediante attività pubblicitarie e smembramento dell’organizzazione aziendale, utilizzo del marchio) riconducibili alla fattispecie di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c..

Gli Ermellini hanno confermato che per la configurabilità di atti di concorrenza sleale, contrari ai principi della correttezza professionale e commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine assumono rilievo, innanzitutto, le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; la quantità e la qualità del personale stornato; la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente.

Non è contemplata, dunque, in tale fattispecie la mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa a una concorrente.

Cassazione-civile-Sez.-I-Ordinanza-n.-3865-del-2020.pdf

Letto 3124 volte Ultima modifica il Lunedì, 06 Aprile 2020 12:10

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, Leggi tutto
Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3