Il tanto temuto e vituperato “bollo auto” va corrisposto annualmente alle Regioni (tranne che alle Province autonome di Bolzano e Trento e per le Regioni del Friuli e della Sardegna), le quali, in virtù della loro sostanziale autonomia, sono autorizzate a stabilire eventuali riduzioni, esenzioni e modalità diverse di pagamento, irrogando anche le relative sanzioni.
In materia, si è ritenuto, per lungo tempo, che il termine prescrizionale per poter richiedere detto pagamento da parte delle Regioni, fosse quello decennale entro il quale queste ultime erano legittimate a pretendere il versamento anche delle annualità precedenti.
Considerati, però, i numerosi contrasti giurisprudenziali al riguardo, già nel novembre del 2017 erano intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, sancendo che le Regioni non potevano usufruire del termine decennale di prescrizione, bensì di quello triennale, per cui, decorso detto termine, esse perdevano il diritto di chiedere il pagamento dei tributi arretrati.
La Cassazione, quindi, con la predetta ordinanza del 01/06/2018 n. 13819, non ha fatto altro che confermare detto orientamento, spazzando via, quindi, ogni altra e diversa interpretazione della legge di cui si erano avvalse le Regioni per l’applicazione del termine decennale di prescrizione. Tuttavia, giova evidenziare che il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato e si matura al 31 dicembre del terzo anno successivo. In buona sostanza, nell’ipotesi di bollo auto con scadenza 2016, i tre anni cominciano a decorrere dal 1 gennaio del 2017 e maturano il 31 dicembre 2019.
Ovviamente, il termine triennale di cui sopra può essere interrotto da eventuali richieste interruttive inoltrate dalle Regioni ai contribuenti, e comincia a decorrere nuovamente da tale momento.
Il proprietario-contribuente, quindi, a fronte di una richiesta di pagamento relativa al bollo auto e/o alla tassa di possesso e notificata sotto forma di cartella di pagamento, potrà verificare se la stessa non si riferisca ad una annualità antecedente al triennio e, in tale ipotesi, potrà proporre opposizione, al fine di far valere l’intervenuta prescrizione.