Venerdì, 05 Aprile 2019 16:06

Coppie omosessuali: quali i criteri in caso di scioglimento dell’unione civile

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Separazione coppia dello stesso sesso Separazione coppia dello stesso sesso

Il Tribunale di Pordenone interviene in materia di scioglimento dell’unione civile tra soggetti dello stesso sesso                                       

Quali i criteri da applicare in caso di scioglimento dell’unione civile tra soggetti dello stesso sesso

Dopo tanti anni di travaglio, la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, cd. Legge Cirinnà, ha cercato di definire una disciplina in materia di unioni civili tra soggetti dello stesso sesso, attribuendo alle copie omosessuali alcuni diritti che, fino a quel momento, erano stati ad appannaggio solo delle coppie eterosessuali, ponendo, tuttavia, a carico delle stesse coppie omosessuali, anche alcuni obblighi giuridici.

Su tale materia si era già espressa la Suprema Corte con una precedente sentenza, la n. 4184 del 2012, con la quale era stata dichiarata l’inviolabilità del diritto alla vita familiare anche per le coppie omosessuali.

Tuttavia, pur in presenza di tale importante riconoscimento, ci si è chiesto, in numerose occasioni, quali fossero i criteri da applicare nell’ipotesi in cui una delle due parti avesse deciso di sciogliere l’unione civile.

Sul punto, è intervenuto di recente il Tribunale di Pordenone con ordinanza del 13 marzo 2019.

Il caso trattato è quello “di scuola”.

Due donne conviventi di fatto dall'autunno del 2013, decidevano di legalizzare la propria unione nell’anno 2016, usufruendo dell'entrata in vigore della legge Cirinnà. Le stesse, quindi, si univano civilmente con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del loro Comune di residenza.

Purtroppo, dopo un po’ di tempo, il rapporto entrava in crisi, fino a diventare del tutto insostenibile, per cui le due donne decidevano di sciogliere la loro unione, ricorrendo innanzi al competente Tribunale.

In quella sede, una delle due donne dichiarava di essere la parte economicamente più debole e, per questo, chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico della ex compagna.

Il Presidente del Tribunale, riscontrata l’impossibilità di addivenire ad un accordo riconciliativo tra le due “unioniste”, ha ritenuto non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che le autorizzasse a vivere separatamente e che sciogliesse la comunione tra le due, stante il mancato richiamo all'art. 2 della legge n. 55/15 nel provvedimento istitutivo delle unioni civili.

Pertanto, nell’adottare i provvedimenti provvisori, il Presidente si è riportato ai seguenti principi:

  • Per ragioni di pari trattamento costituzionalmente orientato, appariva opportuno applicare all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile, le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile.

  • Nel caso concreto, era evidente lo squilibrio tra le condizioni economiche e patrimoniali delle due unioniste, sulla base della documentazione reddituale depositata in atti.

  • Ai fini della determinazione dell’assegno, doveva essere valorizzata anche la fase di convivenza "di fatto" prima della celebrazione dell'unione civile.

In definitiva, il Tribunale adito, ispirandosi ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, ha ritenuto che il diritto al contributo economico a favore del soggetto più debole dovesse essere valutato sulla base di una pluralità di fattori, quali le condizioni economiche degli ex coniugi, la durata del matrimonio e l'apporto fornito alla coppia dalla parte più debole.

Ciò posto, quindi, con una decisione che certamente costituirà un prezioso precedente in materia, il Presidente del Tribunale di Pordenone ha riconosciuto, a favore della unionista più debole economicamente, il diritto a percepire un assegno di mantenimento di € 350,00 (in via provvisoria) posto a carico dell’ex compagna, tenendo conto anche del periodo di convivenza precedente alla celebrazione dell’unione civile, resasi possibile solo a seguito della promulgazione della Legge n. 76/2016.

Tale provvedimento (provvisorio) è stato adottato sul presupposto che il soggetto più debole occupasse ancora l'abitazione condivisa all'epoca della relazione e a condizione che, successivamente al rilascio di detta abitazione, l’assegno di mantenimento fosse rimodulato.

La decisione in esame risulta di notevole importanza e costituisce una rivoluzione in materia di unioni civili tra coppie del medesimo sesso, in quanto sancisce la loro totale equiparazione con le coppie eterosessuali.

Ci si augura che tale esempio venga presto seguito anche da altri Tribunali, portando, in tal modo, alla completa parità di trattamento tra coppie omosessuali e coppie etero.

Letto 3645 volte Ultima modifica il Venerdì, 05 Aprile 2019 16:15

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