Giovedì, 07 Giugno 2018 11:22

Il genitore è testimone di Geova? Il figlio minore ha diritto di professare un’altra religione

Scritto da
Vota questo articolo
(12 Voti)
Ragazzo che prega Ragazzo che prega

L’interesse del minore a un sereno sviluppo prevale su quello dei genitori a educare i figli nella loro fede religiosa.

Il sig. Tizio proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello territorialmente competente con il quale veniva rigettato il reclamo dell’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale che, in sede di determinazione delle condizioni dell’affido condiviso della figlia minore, nata da una relazione more uxorio con la sig.ra Caia, gli aveva negato la possibilità di portare con sé la figlia alle manifestazioni e incontri dei Testimoni di Geova, fede religiosa praticata dopo la fine della convivenza.

In particolare, secondo la Corte d’Appello, il Tribunale territorialmente competente aveva correttamente statuito in merito giacchè, basandosi anche sulla CTU psicologica espletata sulla persona della minore, aveva ravvisato un turbamento effettivo che sarebbe stato manifestato a più riprese dalla stessa minore nel partecipare agli incontri che si tenevano presso il Tempio dei Testimoni di Geova il sabato sera. Tale nuova fede religiosa, continuava la Corte d’Appello, ben avrebbe potuto minare l’equilibrata crescita emotiva della fanciulla contribuendo, al contempo, all’allontanamento dalla religione cattolica nella quale era stata educata e che condivideva con le sue amiche.

Il sig. Tizio, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo l’erroneità del decreto della Corte d’Appello la quale non aveva tenuto in debita considerazione la nostra carta costituzionale che, delineando una società pluralista in tema di dottrine religiose, consente ai genitori di educare i figli nella propria fede religiosa purchè ciò avvenga nel rispetto delle loro inclinazioni, garantendogli la libertà di scegliere in quale religione credere o, per converso, di non avere alcun credo religioso.

In particolare, il ricorrente assumeva che, in sede di CTU, non fossero emerse prove concrete in merito all’effettivo pregiudizio che sarebbe derivato alla crescita psicologica della minore nel seguire e abbracciare la dottrina religiosa paterna in quanto l’Ausiliare del Giudice si sarebbe limitata a “raccomandare” di non far partecipare agli incontri e alle manifestazioni dei Testimoni di Geova la bambina solo perché ciò, tenuto conto dell’intolleranza della madre, faceva sorgere tensioni tra i genitori, inevitabilmente avvertite dalla figlia.

Inoltre, secondo il ricorrente, la CTU espletata sarebbe stata frutto di un pregiudizio e di una vera e propria discriminazione della Consulente Tecnica nei confronti della religione dei Testimoni di Geova atteso che, sebbene il Giudice avesse conferito all’Ausiliare il compito di verificare le conseguenze nel percorso di crescita della minore delle scelte religiose sia del padre che della madre, quest’ultima si sarebbe limitata solo a vagliare gli effetti sulla minore della religione paterna e non anche di quella materna.

Infine, il sig. Tizio riteneva vaga e incoercibile la decisione della Corte d’Appello, nonché sprezzante dell’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, atteso che non si sarebbe compreso come egli avesse potuto far conoscere il proprio credo religioso alla figlia senza che quest’ultima possa partecipare attivamente agli incontri religiosi di tale confessione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12954 del 24.05.2018, rigettava il ricorso per le seguenti motivazioni.

In prima battuta, osservavano gli Ermellini, il criterio di affidamento dei figli minori al quale deve ispirarsi qualsiasi Giudice è quello del prioritario interesse della prole, in virtù del preminente diritto del minore ad avere una crescita sana ed equilibrata.

Pertanto, il perseguimento di tale superiore interesse può comportare la restrizione e/o limitazione di taluni diritti individuali dei genitori nel caso in cui la loro esternalizzazione possa pregiudicare il minore e il suo sviluppo psico-fisico (Cass. sent. N.n. 24683/13; 9546/12). Nel caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento oggetto di gravame non si sarebbe basato sulla considerazione del disagio manifestato dalla minore, bensì sull’affermazione che lo sviluppo emotivo della bambina risultava pregiudicato dalle modalità con le quali la stessa veniva avvicinata alla dottrina religiosa paterna.

I Giudici di Piazza Cavour, inoltre, hanno ritenuti meramente assertivi gli ulteriori motivi di doglianza del ricorso in quanto, l’istante si sarebbe lamentato delle risultanze della CTU espletata omettendo di indicare, in ossequio a quanto disposto dall’ art. 360 co. I n. 5 c.p.c., quale fosse stato, e quando fosse stato da lui dimostrato, il fatto decisivo non esaminato dal Giudice che, laddove tenuto in debito conto, avrebbe completamente ribaltato gli esiti della CTU.

Le ulteriori considerazioni esposte, peraltro, implicavano, seppur in modo velato, una censura prettamente di merito, preclusa ai Giudici monofilattici.

Concludevano, quindi, i Giudici della Suprema Corte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Letto 3063 volte
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, Leggi tutto
Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3