In tema di comunicazione dei dati del conducente, la Cassazione ha affermato che spetta al Giudice di merito valutare, per ogni singola vicenda, la condotta e l’idoneità delle giustificazioni fornite dal proprietario reticente.
La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con l’ordinanza n°. 9555 del 18 Aprile 2018 ha stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 126 bis C.d.S. occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.
La Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che al proprietario del veicolo deve essere riconosciuta la facoltà di essere esonerato da responsabilità, qualora sia dimostrata l’impossibilità di rendere una dichiarazione differente rispetto a quella puramente negativa. La normativa, infatti, sanziona il rifiuto della condotta collaborativa, e non la semplice omessa collaborazione, doverosa ai fini dell’accertamento delle inosservanze stradali.
Pertanto, mentre da un lato risulta certamente sanzionabile la condotta di chi non ottempera alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, dall’altro, laddove la risposta venga data, anche se in termini negativi, spetta alla competenza del giudice di merito verificare l’idoneità delle discolpe fornite dall’interessato.