L’innovativa sentenza trae origine dalla vicenda di un’automobilista che, nel mentre percorreva una strada provinciale, finiva in una grossa buca non visibile, perdeva il controllo del veicolo condotto ed urtava un guard-rail. La consulenza tecnica d’ufficio quantificava i danni riportati dalla vettura attorea in € 2.696,77, rendendo, quindi, antieconomica la riparazione della stessa in quanto superiore al suo valore di mercato.
Il Giudice di Pace, però, ha ritenuto tale circostanza inidonea a limitare il risarcimento del danno al di sotto del valore di mercato dell’auto, in quanto il diritto al risarcimento del danno si giustifica per l'infungibilità del bene danneggiato. Il Giudice ha precisato che “la nozione di patrimonio va intesa non solo come un insieme di beni, ma soprattutto come un insieme di valori e utilità, con la conseguenza che il reddito che produce il bene danneggiato non può essere reputato direttamente proporzionale al suo valore di scambio”.
In altre parole, nella quantificazione del danno bisogna considerare il rapporto tra il bene e l'utilizzazione economica che ne fa il proprietario.
Pertanto, il soggetto danneggiato da un incidente ha pienamente diritto a vedere il proprio veicolo nuovamente funzionante e perfettamente riparato, e questo nonostante il valore di mercato sia inferiore al costo totale delle riparazioni necessarie.