Il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo, soggetto all'obbligo di assicurazione, non identificato, rientra tra le tipologie di sinistri per le quali è previsto l’intervento del Fondo.
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Al momento della denuncia, devo comunicare sin da subito ai Carabinieri le generalità di eventuali testimoni presenti sul luogo del sinistro?
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n°. 10545 del 3 Maggio 2018, ha stabilito che tale comunicazione “non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Pertanto, il soggetto danneggiato dovrà “solo” fornire una dettagliata ed esaustiva descrizione delle modalità in cui si è verificato il sinistro.
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Cosa dovrò dimostrare in Giudizio?
Innanzitutto, occorrerà provare, non solo che la responsabilità del sinistro è imputabile, in via esclusiva, al conducente il veicolo rimasto sconosciuto, ma anche di non essere riusciti, con l’ordinaria diligenza, ad identificare tale veicolo.
Su tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n°. 23710 del 22 Novembre 2016, ha stabilito che, in caso di sinistro cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, “l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.
Alla luce di ciò, possiamo vedere come il Legislatore italiano sia attento a tutelare i diritti e gli interessi del soggetto rimasto vittima di un incidente stradale ove il responsabile si sia dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.