Venerdì, 13 Luglio 2018 17:54

Rendita INAIL per infortunio sul lavoro detrazione dal risarcimento dovuto

Scritto da
Vota questo articolo
(8 Voti)

Cambio di rotta. Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che “l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risaricmento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerne il quesito: se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro, causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l’inabilità permanente costituita dall’INAIL.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour, in funzione di nomofilachia, vedeva la Corte territoriale accogliere in parte l’appello proposto dalla compagnia assicurativa, ritenendo che da quanto liquidato a favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale – qualificato come infortunio in itinere - doveva essere detratto il valore capitalizzato della rendita INAIL ricevuta per il medesimo evento dannoso.

La soluzione alla specifica questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite, decisa con sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018, coinvolge un tema di carattere più generale, che attiene: “alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cum damno e sollecita una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alle poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato”.

Tale interrogativo viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza di enunciazione di un principio di diritto legato all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta.

In particolare, le Sezioni Unite nel riproporre un magistrale excursus sull’istituto della compensatio, affermano che: “l’esistenza dell’istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso. Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarciemnto non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall’art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola dalla causalità giuridica. Se così non fosse […] il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico (Cass., sez. III, 11 luglio 1978, n. 3507)”.

In altri termini, il risarcimento deve coprire l’intero danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del da

nneggiato, il quale precisa la Corte: “deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarciemnto”.

Premesso ciò, le Sezioni Unite individuano i punti del contrasto nella portata e nell’ambito di operatività della compensatio, ossia i limiti entro i quali tale figura può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, sulla base di fonti differenti.

È la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere in ambito civile dell’evento dannoso, si determina un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale.

In sostanza il caso concreto sottoposto all’esame delle Sezioni Unite si colloca proprio in quest’ambito, ovvero ci si chiede: in caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’Inail e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità?

Si tratta, insomma, di stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.

Le diverse soluzioni in giurisprudenza. Minoritario in giurisprudenza era l’orientamentonel senso della sottrazione, secondo il quale: le somme liquidate dall’Inail in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennittario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile (Cass., sez. III, 15 aprile 1998, n. 3806; Cass., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022 e ribadito, da ultimo, da cass., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25733).

La soluzione prevalente, di segno opposto, prevedeva in presenza di una duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo era quella del cumulo del vantaggio conseguente all’illecito, non quella del diffalco.

Secondo questa prospettiva, la diversità dei titoli delle obbligazioni costituiva una idonea causa di giustificazione delle differenti attribuzioni patrimoniali: conseguentemente, la condotta illecita rappresentava, non la causa del beneficio collaterale, ma la mera occasione di esso.

La soluzione delle Sezioni Unite. L’Adunanza Plenaria rileva, diversamente dall’orientamento prevalente, che: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificasto in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicchè intanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la cuasa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria.”.

In altri e più concisi termini, le Sezioni Unite invitano ad “instaurare un conforonto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco. La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta dunque per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la “giustizia” del beneficio e, in quest’ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio”.

Inoltre, una verifica per classi di casi necessita anche per accertare se l’ordinamento abbia previsto un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito. Pertanto, solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di recupero ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positivaq dal risarcimento.

La soluzione al caso specifico adottata dalle Sezioni Unite. Date queste premesse le Sezioni Unite nell’affrontare la specifica questione oggetto del contrasto, affermano che: “nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro”.

Nonostante il ristoro del danno coperto dall’assicurazione obbligatoria possa presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., sez.lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166), “la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore”.

D’altra parte, il nostro ordinamento prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell’infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia in concomitanza obbligato a restituire all’INAIL l’importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato.

Pertanto, la surrogazione da un lato, consente all’istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, dall’altro, impedisce a quest’ultimo di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Da ciò deriva la detrazione delle somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’INAIL a titolo di rendita per l’inabilità permanente dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato.

L’infortunato, pertanto, non è legittimato all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre mantiene il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazion assicurativa (cfr. Cass., sez. III, 23 novembre 2017, n. 27869).

In conclusione, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a risoluzione del contrasto giurisprudenziale è il seguente: l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risaricmento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018
Letto 3479 volte Ultima modifica il Venerdì, 13 Luglio 2018 18:01
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, Leggi tutto
Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3