Domenica, 25 Marzo 2018 23:01

Il medico va in ferie? Prima dovrà mettere il paziente in mani sicure!

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La Corte di Cassazione fa il punto sulla responsabilità del sanitario in ferie.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour, pronunciatisi con sentenza n. 2340 Anno 2018, riguardava una donna che, in quanto affetta da neoplasia, era stata sottoposta, presso la Clinica privata ***, a un ciclo di chemioterapia, subendo, a causa di una fuoriuscita di liquido infuso, ustioni chimiche di secondo e terzo grado alla mano e all'avambraccio destro. Gli eredi della paziente, nelle more deceduta, agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del medico che l’aveva in cura. Deducevano, in particolare, che il medico preposto al trattamento era venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza, delegando una persona inesperta a sostituirlo.
A sua volta, il Dottore citato in giudizio negava qualsiasi fonte di addebito sostenendo che lo stravaso si era verificato dopo che, per ferie, aveva lasciato l'ospedale quello stesso giorno.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda degli attori e condannava il sanitario al risarcimento dei relativi danni.
Proposto atto di citazione in appello dal Dottore ***, la Corte di Appello pugliese lo rigettava sull’assunto che questi non avesse provato, come suo onere, che l'insuccesso dell'intervento era dipeso da un evento imprevedibile ovvero inevitabile con la diligenza da lui esigibile, e, in ogni caso, di aver affidato ad altro sanitario l'incarico di subentrare nel rapporto di cura interrotto per ferie.

Da ultimo, quindi, il caso passava all’esame dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione.
Con due motivi di ricorso tra loro connessi, il ricorrente censurava l’operato della Corte d’Appello di Bari in quanto, a suo dire, non era stato provato che, al momento dell'evento, egli fosse ancora in servizio presso la Clinica. Per converso, dalle risultanze probatorie era emerso che il sanitario aveva lasciato la struttura alle ore 14:00 per ferie. Ad ogni buon conto, il ricorrente sosteneva che l’onere probatorio gravava in capo agli attori i quali avrebbero dovuto dimostrare che il rapporto di cura fosse in essere al momento in questione, trattandosi di fatto costitutivo della relativa pretesa.

Gli Ermellini, rigettando i due motivi di ricorso, hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale una volta provato l'instaurarsi del rapporto di cura da contatto sociale, era il medico che avrebbe dovuto dimostrare, nella cornice dell'art. 1218, cod. civ., l'idoneo affidamento ad altro professionista della prosecuzione di quel rapporto, avendo interrotto il proprio in conseguenza del regime di ferie riferibile al contratto di lavoro.

In altri termini, con tale provvedimento, è stato precisato come, anche laddove il medico che abbia avuto un contatto sociale con il paziente, si faccia sostituire da un altro professionista nelle cure e terapie da prescrivere ed effettuare al degente, grava sempre su di lui, e non sul paziente, l’onere di dimostrare l’idoneo affidamento ad altro professionista sanitario di quel rapporto. Un obbligo che, sia pure nel rispetto dell'organizzazione lavorativa della struttura sanitaria, non può che gravare sul debitore della prestazione, inerendo alla correttezza del suo adempimento finale.

Letto 1087 volte Ultima modifica il Giovedì, 12 Aprile 2018 00:29
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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