Da ultimo, quindi, il caso passava all’esame dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione.
Con due motivi di ricorso tra loro connessi, il ricorrente censurava l’operato della Corte d’Appello di Bari in quanto, a suo dire, non era stato provato che, al momento dell'evento, egli fosse ancora in servizio presso la Clinica. Per converso, dalle risultanze probatorie era emerso che il sanitario aveva lasciato la struttura alle ore 14:00 per ferie. Ad ogni buon conto, il ricorrente sosteneva che l’onere probatorio gravava in capo agli attori i quali avrebbero dovuto dimostrare che il rapporto di cura fosse in essere al momento in questione, trattandosi di fatto costitutivo della relativa pretesa.
Gli Ermellini, rigettando i due motivi di ricorso, hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale una volta provato l'instaurarsi del rapporto di cura da contatto sociale, era il medico che avrebbe dovuto dimostrare, nella cornice dell'art. 1218, cod. civ., l'idoneo affidamento ad altro professionista della prosecuzione di quel rapporto, avendo interrotto il proprio in conseguenza del regime di ferie riferibile al contratto di lavoro.
In altri termini, con tale provvedimento, è stato precisato come, anche laddove il medico che abbia avuto un contatto sociale con il paziente, si faccia sostituire da un altro professionista nelle cure e terapie da prescrivere ed effettuare al degente, grava sempre su di lui, e non sul paziente, l’onere di dimostrare l’idoneo affidamento ad altro professionista sanitario di quel rapporto. Un obbligo che, sia pure nel rispetto dell'organizzazione lavorativa della struttura sanitaria, non può che gravare sul debitore della prestazione, inerendo alla correttezza del suo adempimento finale.