Si tratta, dunque, di una chiara ed evidente estensione della fattispecie penale che passa dal punire chi abbia fatto mancare i soli mezzi di sussistenza (abiti, cibo e beni necessari), al perseguire chi abbia omesso di pagare 'ogni tipologia di assegno'.
In altri termini, mentre l’art. 570 c.p. puniva esclusivamente la condotta del genitore il quale faceva mancare l’essenziale per vivere ai propri figli, con la normativa di cui all’art. 570 bis c.p. diventa possibile punire altresì la condotta del coniuge il quale omette di versare (ai figli o all’ex coniuge) l’assegno di mantenimento, sia pure solo in parte.
La pena prevista per tale fattispecie delittuosa, peraltro, risulta assai severa sostanziandosi nella multa da 103 sino a 1.032 euro e nella reclusione in carcere sino a un anno, ovvero nelle pene già stabilite dall'articolo 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Si prospettano, dunque, tempi duri per i coniugi inadempimenti, i quali dovranno soggiacere alle pene summenzionate nel caso in cui non riescano a fornire la prova, peraltro molto ardua, di versare in una situazione di effettiva incapacità economica.
Ma vi è di più... Invero, da un’interpretazione prettamente letterale della nuova normativa emergono alcuni profili contraddittori e meritevoli di censura. In prima battuta, il nuovo art. 570 bis c.p. sanziona, altresì, la condotta di chi “viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli” senza, tuttavia, specificare in cosa si sostanzino tali obblighi di “natura economica”. Peraltro, i suddetti obblighi vengono in rilievo solo “in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli” ne consegue che l’obbligo economico debba necessariamente riferirsi (per il divieto di analogia nel diritto penale) ad un procedimento di separazione fra coniugi e riguardare i figli.
E proprio il riferimento all’affidamento condiviso dei figli consente un’ulteriore considerazione. A ben vedere, il regime di affidamento condiviso rappresenta l’elemento costitutivo della fattispecie con l’assurda conseguenza che non risulterebbe perseguibile la condotta di colui che violi gli obblighi economici in tutti quei casi in cui non vi sia affidamento condiviso, ma piuttosto esclusivo dei figli! Si tratta di una conseguenza che ha del paradossale.
Infine, ma non per importanza, non può non notarsi che la formulazione del nuovo art. 570 bis c.p. priva di qualsiasi forma di tutela la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio.
In effetti, la norma in esame prevede espressamente che “le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge..”. Il nostro Legislatore, quindi, ha introdotto un reato proprio, suscettibile, cioè, di essere commesso dal solo CONIUGE e non anche dal genitore in quanto tale. Ne consegue, sempre per il divieto di analogia in malam partem, l’impossibilità di estendere tale fattispecie anche al padre, o alla madre, che non siano legati all’altro genitore dal vincolo del matrimonio.
In sostanza, con tale previsione si finirebbe per dar luogo ad un’illegittima disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori del matrimonio.
Per i primi, invero, il Legislatore ha espressamente sanzionato la condotta di colui il quale abbia violato gli obblighi di corresponsione di ogni tipologia di assegno, mentre, per i secondi, immotivatamente, non vi sarebbe alcun tipo di tutela se non quella residuale di cui all’art. 570 c.p..
Si auspica, quindi, un nuovo intervento normativo volto a fornire delucidazioni sugli aspetti oscuri della nuova fattispecie delittuosa.